Diritto umanitario

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Quando sentiamo usare termini come ‘rifugiato’, ‘diritto d’asilo’, ‘pulizia etnica’, ‘genocidio’, siamo sicuri di sapere cosa vogliano dire?

Il diritto internazionale dei conflitti armati, noto come diritto umanitario, è un insieme di regole che vengono discusse e difese attraverso l’azione. Non appartiene né agli avvocati né agli specialisti e deve essere compreso e difeso da un grande numero di attori. Quando le persone sono in pericolo perché la comunità internazionale non riesce più a difenderle o perché non lo vuole più, il diritto umanitario internazionale stabilisce diritti minimi all’assistenza e alla protezione internazionale per ogni persona e autorizza azioni di soccorso umanitario.

ASILO
Un luogo di asilo è dove un individuo può trovare protezione e rifugio dal pericolo. Il diritto di asilo è un diritto umano fondamentale, come stabilito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. L’articolo 14 della Dichiarazione stabilisce che: “Ognuno ha il diritto di cercare e chiedere asilo in altri paesi per fuggire da persecuzioni. Questo diritto non dovrebbe essere invocato in caso di persecuzioni causate da crimini non politici o da azioni contrarie ai propositi e ai principi delle Nazioni Unite”. La libertà di movimento include il diritto di tutti gli individui a fuggire dal proprio paese per chiedere asilo in un altro stato. La Convenzione sui Rifugiati del 1951 e lo statuto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati cercano di garantire e proteggere il diritto di asilo per tutti gli individui che temono di essere vittime di persecuzioni nel loro paese. Gli Stati non dovrebbero espellere o ricondurre un richiedente asilo verso quel paese o territorio dove la sua vita o la sua libertà potrebbero essere in pericolo, anche se il suo arrivo nel paese d’asilo è avvenuto in maniera illegale (articoli 32 e 33 della Convenzione sui Rifugiati).

ASSEDIO
L’assedio è una strategia di guerra caratterizzata all’accerchiamento di un’area specifica (città, villaggio, ecc.), che mira al suo isolamento e viene seguita da attacchi per sconfiggere la resistenza.

I diritti delle popolazioni assediate (non combattenti) sono:

Al personale diplomatico e ai cittadini di stati neutrali deve essere garantito il diritto di fuga, a meno che non siano in corso scontri.
Le parti belligeranti devono cercare di concludere accordi per rimuovere feriti, malati, persone inferme e donne incinta dalla zona assediata. Tali accordi devono anche garantire il passaggio, in condizioni di sicurezza, di personale medico e religioso e di materiale sanitario verso e nell’area assediata.

In caso di guerra civile interna a uno stato, sono previste altre due norme:

E’ proibito affamare i civili come strategia di guerra.

Se la popolazione civile soffre per l’assenza di approvvigionamenti essenziali per sopravvivere, possono essere intraprese azioni di soccorso rivolte la popolazione, purché siano di natura esclusivamente umanitaria e imparziale.

AZIONI DI GUERRA
La regola di base per le azioni di guerra è che le parti belligeranti devono in ogni momento distinguere la popolazione civile dai combattenti e gli obiettivi civili da quelli militari. Le parti in conflitto dovrebbero dirigere le loro operazioni solo contro obiettivi militari (Art. 48 del Protocollo addizionale della Convenzione di Ginevra, 12 agosto 1949).Il diritto umanitario stabilisce che i comandi militari hanno l’obbligo di adottare misure precauzionali nel momento in cui compiono azioni di guerra per limitare il più possibile effetti dannosi e per assicurare che non vengano compiute in maniera indiscriminata.

CONVENZIONE DI GINEVRA
La Convenzione di Ginevra del 1949 e i Protocolli addizionali rappresentano il cuore del diritto umanitario internazionale. Adottata dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale, la Convenzione chiarisce e codifica le regole delle leggi sui conflitti armati che erano state definite nei precedenti trattati. La Convenzione di Ginevra adesso codifica simultaneamente le regole della guerra e quelle che governano la azioni di soccorso.

CORTE PENALE INTERNAZIONALE
Lo statuto della Corte Penale Internazionale è stato adottato a Roma il 17 luglio 1998, come risultato di una conferenza diplomatica internazionale organizzata sotto l’egida delle Nazioni Unite. Finora solo 89 stati hanno firmato lo statuto, tra questi non figurano Stati Uniti e Russia.Nel 1993 è stato attivato il Tribunale Penale Internazionale per i crimini commessi nell’Ex-Jugoslavia e nel 1994 quello per il Ruanda. Il loro compito è investigare e punire e gli autori dei crimini atroci commessi nei due conflitti.

DIRITTO DI ACCESSO
In situazioni di conflitto, il diritto umanitario internazionale stabilisce che le organizzazioni di soccorso hanno il diritto di accedere alle vittime (feriti, prigionieri di guerra, civili) e regola le condizioni dell’accesso. Questo diritto è un elemento centrale dell’azione umanitaria perché permette alle organizzazioni umanitarie di condurre il loro lavoro basato su valutazioni indipendenti dei bisogni delle popolazioni, di garantire l’efficienza delle proprie attività e di controllare l’invio e la distribuzione degli aiuti.

DIRITTI UMANI
Il termine diritti umani include i diritti che ogni individuo possiede in virtù di essere umano. Rappresenta il riconoscimento legale della dignità umana e dell’uguaglianza tra tutti gli individui. Il godimento di questi diritti rappresenta un aspetto indispensabile per lo sviluppo umano.

DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE
Ogni guerra è regolata dal diritto umanitario internazionale, anche conosciuto come “diritto dei conflitti armati”. L’espressione “diritto umanitario internazionale” viene spesso preferita a quella di “diritto dei conflitti armati” per enfatizzare gli obiettivi umanitari di queste norme.

DISASTRI E CRISI UMANITARIE
Per determinare quali siano regole del diritto umanitario internazionale da applicare in una determinata situazione, è importante analizzare le cause del disastro – naturale o legato a un conflitto – e non il suo ambito o i bisogni delle persone colpite. Perciò, per poter applicare il diritto umanitario internazionale è necessario definire ogni situazione con precisione, dal momento che tale definizione determina i diritti e gli obblighi dei differenti attori coinvolti. La definizione “crisi o disastro umanitario” è un termine che non ha valore legale, che potrebbe essere usato in buona o cattiva fede per descrivere circostanze di sofferenza senza indicare le cause che l’hanno determinata. Quando questi termini vengono usati, permettono agli stati e ad altri attori di adempiere obblighi specifici derivanti da un’esatta definizione del problema. Per esempio, il genocidio avvenuto in Ruanda nel 1994 era stato definito “crisi umanitaria” per diversi mesi prima che venisse usato il termine genocidio. Gli stati aderenti alla Convenzione di Ginevra del 1948 sulla Prevenzione e la Punizione del Crimine di Genocidio (conosciuta come Convenzione sul Genocidio) hanno l’obbligo di intervenire per fermare azioni di questo tipo. Riconoscere che è in corso un genocidio significa chiedere agli stati d’intervenire.

GENOCIDIO
Il genocidio è proibito, in guerra e in pace, dalla Convenzione sul Genocidio. L’articolo 2 della Convenzione definisce il genocidio come una qualunque delle azioni riportate di seguito commesse allo scopo di distruggere, completamente o in parte, una comunità nazionale, etnica o religiosa: 1) Uccisioni di membri della comunità; 2) Infliggere mutilazioni fisiche o psicologiche ai componenti della comunità; 3) Imporre condizioni di vita che possano distruggere la comunità; 4) Imporre misure tese a prevenire le nascite; 5) Trasferire con la forza i bambini da una comunità a un’altra. Il riconoscimento di una situazione di genocidio permette a uno o più stati di intervenire, anche in maniera unilaterale, per porre termine a questo crimine.

GIORNALISTI
I giornalisti professionisti impegnati in aree di conflitto sono considerati civili e quindi non devono essere un obiettivo. Il diritto umanitario internazionale stabilisce che i corrispondenti di guerra che vengono catturati nell’esercizio della loro professione in una zona di guerra devono essere considerati prigionieri di guerra e trattati secondo la terza Convenzione di Ginevra.

GUERRA
La guerra è un fenomeno di violenza collettiva organizzata che ha conseguenze sulle relazioni tra due o più società o sugli equilibri di potere interni a una società. La guerra è governata dalla diritto dei conflitti armati, anche chiamato “diritto umanitario internazionale”. Le regole sono state scritte e accettate dagli stati per limitare l’uso della forza e per proteggere le società da affetti di lungo periodo causati dalla guerra, cercando di evitare che i conflitti raggiungano un punto di non ritorno. Il diritto internazionale adempie a questo compito regolando la guerra e proibendo azioni e comportamenti specifici, come i massacri di civili, che renderebbero più difficile ogni processo di pacificazione. Il diritto internazionale, inoltre, esercita pressioni sull’importanza di distinguere i civili dai combattenti.

MINE ANTIPERSONA E BOMBE A GRAPPOLO
Il Trattato per la messa al bando delle mine antipersona, firmato a Ottawa il 3 dicembre 1997, bandisce l’uso delle mine. Ogni stato aderente si impegna a non usare in nessun caso mine antipersona; a non produrle, acquistarle, immagazzinarle, trattenere e trasferire a nessuno, direttamente o indirettamente; di bonificare tutti i campi minati; di redigere un rapporto annuale da inviare all’Onu sull’adempimento delle norme contenute nel Trattato.

PRIGIONIERI DI GUERRA
Un combattente che cade nelle mani della parte avversa durante un conflitto armato internazionale è un prigioniero di guerra. Il trattamento dei prigionieri di guerra è regolato dalla Terza Convenzione di Ginevra del 1949. Nel 1977 lo status di prigioniero di guerra viene esteso anche ai civili aderenti a movimenti di resistenza e ai partecipanti ad insurrezioni popolari. Alcuni dei diritti dei prigionieri di guerra: I prigionieri devono essere sempre trattati umanamente; Nessun tipo di tortura fisica o psicologica, o altre forme di coercizione, possono essere inflitte ai prigionieri di guerra.

PRINCIPI DELL’AZIONE UMANITARIA

1. Indipendenza
L’azione umanitaria deve essere indipendente da ogni potere politico, economico e militare. Il suo unico obiettivo e limite deve essere la difesa degli esseri umani. Le organizzazioni umanitarie devono essere prima di tutto in grado di provare la loro totale indipendenza da ogni costrizione esterna e le operazioni di soccorso devono essere indipendenti da ogni pressione militare, politica, ideologica o economica.

2.Imparzialità
Questo principio stabilisce che l’azione umanitaria deve essere condotta senza discriminazioni perché tutti gli individui sono uguali davanti alla sofferenza. Nessuno può essere privato dell’aiuto di cui ha bisogno.

3.Neutralità
Essere neutrali significa non prendere posizione in un conflitto. Il concetto di neutralità dell’azione umanitaria consiste nel far accettare alle parti in guerra che, per loro natura, le azioni di soccorso non rappresentano azioni ostili e non sono contributi agli sforzi bellici di uno dei belligeranti.

4.Umanità
In base a quanto definito dalla Croce Rossa Internazionale, l’obiettivo di questo principio è assicurare che tutte le persone vengano trattate umanamente in ogni circostanza.

PULIZIA ETNICA
Il termine “pulizia etnica” è stato coniato durante la guerra nell’Ex-Jugoslavia, quando pratiche di questo tipo venivano usate per creare artificialmente zone geografiche abitate solo da persone appartenenti alla stessa etnia. La pulizia etnica rappresenta un crimine di guerra punibile dalla Corte Penale Internazionale.

RIFUGIATI
Rifugiato è chiunque, a causa di fondati timori di essere perseguitato per motivi razziali, religiosi, etnici o politici si trova fuori del proprio paese di nascita e non può, a causa di questa paura, o non vuole usufruire della protezione fornita del suo paese. L’articolo 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo stabilisce che “tutti hanno il diritto di fuggire dal proprio paese per chiedere asilo in un altro paese”. Il rimpatrio verso il paese di origine deve avvenire solo su base volontaria.

RISPETTO DEL DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE
Gli stati membri della Convenzione di Ginevra hanno l’obbligo di osservare e assicurare il rispetto del diritto umanitario internazionale, in tutte le circostanze.

SFOLLATI
Gli sfollati sono coloro che per sfuggire alle violenze abbandonano le proprie case ma non il proprio paese. Per il fatto che non hanno attraversato un confine internazionale, gli sfollati non possono godere dello status di “rifugiati”.

TERRITORI OCCUPATI
Secondo il diritto internazionale, un territorio viene considerato “occupato” quando si trova sotto l’autorità di un esercito ostile. La forze occupante ha l’obbligo di mantenere la legge, l’ordine, la vita pubblica e di assicurare l’approvvigionamento di cibo, l’assistenza medica e tutto ciò che possa essere essenziale per la sopravvivenza della popolazione civile.

TORTURA
In base all’articolo 1 della Convenzione sulla Tortura, adottata il 10 dicembre 1984, per tortura si intende “ogni azione intenzionale che infligge gravi pene e sofferenze, sia fisiche sia mentali, a una persona”, con l’obiettivo di: ottenere informazioni o confessioni; punire un individuo per un azione da lui, o da altri, commessa per il sospetto di avervi partecipato; intimidire una persona; qualunque motivo determinato da discriminazioni di qualunque tipo.

Le definizioni sono tratte dal volume “The practical guide to Humanitarian Law”, curato da Françoise Bouchet-Saulnier, edizioni Rowman & Littlefield Publishers Inc., Lanham (USA), 2002.