Il punto di di Luigi Morsello, autore di 'La mia vita dentro. Le memorie di un direttore di carceri'

Ho letto questa espressione (ergastolo ostativo) poco tempo fa e francamente restai perplesso: cosa significava? Cosa voleva dire? Ostativo a che cosa?
Mi sembrò, ed era a mio giudizio, un’espressione metagiuridica. Mi venne il desiderio di approfondire, senza risultati apprezzabili, su Google. Poi ho capito cosa voleva significare.
La pena dell’ergastolo ha una sua peculiarità, atroce per gli ordinamenti europei occidentali, di non avere la previsione della sua durata nel tempo. Il condannato all’ergastolo in teoria non deve uscire vivo dal carcere. L’art. 22 codice penale dice che la pena dell’ergastolo è perpetua. Va ricordato che il codice penale vigente è del 1931 e conteneva un’altra pena ancora più orribile: la condanna a morte (art. 17, comma 2. c.p.), abolita nel 1944, abolizione confermata nel 1948 dall’art. 27, comma 4 della Costituzione.
Ebbene, la mente corre agli esempi della legislazione penale statunitense, laddove un limite massimo di pene detentive, anche concorrenti, non esiste, tant’è che leggiamo l’assurdo di condanne a pene detentive di gran lunga superiori alla durata della vita umana. Per non parlare della pena di morte che non è prevista solo in 15 degli Stati confederali.
Torniamo al significato di questa espressione, super caricata di effetti mediatici, per evidenziare che:
1) dopo 26 anni di pena detentiva scontata (anche la liberazione anticipata concessa per buona condotta – 45 giorni ogni semestre di pena scontata – si considera pena scontata);
2) l’art. 4-bis O.P., che prevede il “Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”, che sono quelli per i quali sono previste condizioni particolari per la concessione, fra le altre misure alternative alla detenzione, applicabili alla liberazione condizionale nel momento della sintesi dell’osservazione e nella formulazione di un programma di trattamento finalizzato alla concessione delle stesse e della liberazione condizionale.
La più importante è di segno attivo: la collaborazione con la giustizia di coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati (art. 58 ter O.P.).
Le altre condizioni sono di segno negativo:
1) insussistenza dell’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;
2) casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia;
3) casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale.
Sono chiarimenti sommari, che tuttavia servono a far capire che le doglianze degli ergastolani che parlano di “ergastolo ostativo” non mi sembrano particolarmente fondate, in quanto le stesse misure sono previste anche per gli altri tipi di reati commessi con finalità di terrorismo o di criminalità mafiosa.
Se una lotta può e deve essere fatta è relativa solo alla pena dell’ergastolo, della quale invano è stata chiesta fino a oggi l’abolizione.
©Infinito edizioni/Luigi Morsello 2010 – Si consente l’uso libero di questo materiale citando chiaramente la fonte
redazione ilcassetto.it
29/03/2010
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